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Ordinanza — n. 34101/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34101/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34101/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO ROBERTO nto a CATANIA il 20/04/1983 avverso la sentenza del 06/11/2023 delta CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ,y (4 R.G.N. 12373/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., devono essere dichiarati inammissibili;

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 34101/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile avverso la tipologia di sentenza impugnata, dal momento che le parti hanno indicato al giudice, con la proposta di concordato, la pena da applicare e che la pena per come determinata non risulta illegale, essendo rispettosa dei criteri di cui all'art. 81 cod. pen. e della cornice edittale del reato di evasione; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena recidiva nell'infrazione riduzione della pena evasione all'obbligo di contribuzione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
12373/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., emessa ai sensi dell'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., devono essere dichiarati inammissibili;
art. 81 cod. pen
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO ROBERTO nto a CATANIA il 20/04/1983 avverso la sentenza del 06/11/2023 delta CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ,y (4 R.G.N. 12373/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., devono essere dichiarati inammissibili;

Considerato, invero, che, il primo motivo, con cui si deduce l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, dal momento che, alla luce della contestata e riconosciuta recidiva reiterata e delle cause di sospensione della prescrizione, il termine di prescrizione non risultava ancora scaduto al momento dell'emissione della sentenza d'appello e non è ancora decorso, giacché scadrà in data 27/02/2025. Ed infatti, il termine massimo di prescrizione risulta pari a 9 anni per effetto della recidiva reiterata, cui occorre aggiungere 473 giorni di sospensione, pari ad anni 1, mesi 3, giorni 18;

Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile avverso la tipologia di sentenza impugnata, dal momento che le parti hanno indicato al giudice, con la proposta di concordato, la pena da applicare e che la pena per come determinata non risulta illegale, essendo rispettosa dei criteri di cui all'art. 81 cod. pen. e della cornice edittale del reato di evasione; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de