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Ordinanza — n. 34099/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding police officer liability for aggressive conduct during official duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Soufiane Lemzouri inadmissible. The appellant argued that the police officer's aggressive behavior constituted a threat and violated Article 393-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly addressed the lack of threatening intent and the justification of official duties.

Regesto Legislator

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Art. 611 c.p.p.; Art. 393-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has already ruled on the same arguments regarding the absence of threatening conduct and the justification of official duties.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility police official duties aggressive conduct defense Article 393-bis Penal Code reiteration of appellate arguments violenza contro le autorità reati violenti ragione di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 611 c.p.p.
12358/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
Art. 393-bis c.p.
art. 611 cod. proc. pen
12358/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMZOURI SOUFIANE (CUI 03A38E3) nato il 04/11/1983 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12358/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono inammissibili in quanto: sulla valenza minacciosa della condotta aggressiva e violenta, il motivo reitera quello proposto in appello al quale la sentenza ha dato puntuale e corretta risposta richiamando l'attività dì ufficio alla quale la condotta si è opposta; sulla dedotta ricorrenza dell'art. 393-bis cod. pen. la sentenza ha correttamente escluso tale ricorrenza sul rilievo della giustificata attività dì ufficio da parte del p.u.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consig re est