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Ordinanza — n. 34098/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34098/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKE LUCA nato il 28/10/1985 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12327/24 LEKE OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 34098/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso tale beneficio, valorizzando le gravi modalità del fatto, i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale condono delle spese procedurali esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
12327/24 LEKE OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKE LUCA nato il 28/10/1985 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12327/24 LEKE OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;

Considerato, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso tale beneficio, valorizzando le gravi modalità del fatto, i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il