Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of new grounds under Art. 584 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide access to restorative justice programs for a specific crime, but the court found this argument generic and unsupported. The decision relied on the fact that the new grounds were filed late, violating the fifteen-day deadline established by Article 584, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 584, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 368 cod. pen.: New grounds for appeal must be filed within fifteen days of the hearing; failure to comply renders the appeal inadmissible as they are not permitted in the legality phase.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNACCHIO DARIO nato a BALSORANO il 06/07/1951 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G. 12326-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato accesso ai programmi di giustizia ripartiva, in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Baldo, Rv 285930) ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Firenze immune da fratture logiche incentrata sulla tardività dei motivi nuovi oggetto dell'impugnazione depositati oltre il termine di quindici giorni dalla data di udienza della Corte territoriale, così come previsto dall'art. 584, comma 4, cod. proc. pen. (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata).
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1