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Ordinanza — n. 34096/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded generic criticism of conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34096/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cojocaru Ferdinand inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction under Article 337 of the Penal Code, but the court found the criticism manifestly unfounded and generic. Consequently, the lower court's reasoning regarding the lack of mitigating circumstances under Article 62-bis was upheld as logical and coherent.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds consist of a manifestly unfounded and generic criticism of the conviction without specific factual rebuttal.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic criticism Article 337 penal code Article 62-bis penal code procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr.
Art. 611 cod. proc. pen.
12323/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 611 cod. proc. pen
12323/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 337 cod. pen
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COJOCARU FERDINAND (CUI 058CYE9) nato il 23/07/1981 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12323/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consi liere estenso