Ordinanza — n. 34091/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO NICOLA nato a BARI il 16/09/2003 avverso la sentenza del 15/02/2023 delta CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12279/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: - sulla dedotta eccessività della pena la Corte ha operato una incensurabile valutazione di gravità della condotta che ha giustificato il distacco dal minimo edittale; - sulle circostanze attenuanti generiche ha correttamente escluso rilievo al mero rammarico espresso dall'imputato e valutato il precedente ancorchè non definitivo a suo carico; - sulla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ha escluso la sua ricorrenza valutando correttamente la condotta realizzata successivamente che ebbe a cagionare le lesoni al v.b.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 34091/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12279/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: - sulla dedotta eccessività della pena la Corte ha operato una incensurabile valutazione di gravità della condotta che ha giustificato il distacco dal minimo edittale; - sulle circostanze attenuanti generiche ha correttamente escluso rilievo al mero rammarico espresso dall'imputato e valutato il precedente ancorchè non definitivo a suo carico; - sulla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ha escluso la sua ricorrenza valutando correttamente la condotta realizzata successivamente che ebbe a cagionare le lesoni al v.b.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO NICOLA nato a BARI il 16/09/2003 avverso la sentenza del 15/02/2023 delta CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12279/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: - sulla dedotta eccessività della pena la Corte ha operato una incensurabile valutazione di gravità della condotta che ha giustificato il distacco dal minimo edittale; - sulle circostanze attenuanti generiche ha correttamente escluso rilievo al mero rammarico espresso dall'imputato e valutato il precedente ancorchè non definitivo a suo carico; - sulla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ha escluso la sua ricorrenza valutando correttamente la condotta realizzata successivamente che ebbe a cagionare le lesoni al v.b.
Bozzi; - sulla sospensione condizionale della pena incensurabile è la giustificata prognosi negativa espressa sulla base della negativa personalità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024