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Ordinanza — n. 34091/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34091/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO NICOLA nato a BARI il 16/09/2003 avverso la sentenza del 15/02/2023 delta CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12279/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: - sulla dedotta eccessività della pena la Corte ha operato una incensurabile valutazione di gravità della condotta che ha giustificato il distacco dal minimo edittale; - sulle circostanze attenuanti generiche ha correttamente escluso rilievo al mero rammarico espresso dall'imputato e valutato il precedente ancorchè non definitivo a suo carico; - sulla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ha escluso la sua ricorrenza valutando correttamente la condotta realizzata successivamente che ebbe a cagionare le lesoni al v.b.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 34091/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12279/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: - sulla dedotta eccessività della pena la Corte ha operato una incensurabile valutazione di gravità della condotta che ha giustificato il distacco dal minimo edittale; - sulle circostanze attenuanti generiche ha correttamente escluso rilievo al mero rammarico espresso dall'imputato e valutato il precedente ancorchè non definitivo a suo carico; - sulla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ha escluso la sua ricorrenza valutando correttamente la condotta realizzata successivamente che ebbe a cagionare le lesoni al v.b.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione pene condizionali aggravamento della pena pena con condizionale parziale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
12279/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 114 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO NICOLA nato a BARI il 16/09/2003 avverso la sentenza del 15/02/2023 delta CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12279/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: - sulla dedotta eccessività della pena la Corte ha operato una incensurabile valutazione di gravità della condotta che ha giustificato il distacco dal minimo edittale; - sulle circostanze attenuanti generiche ha correttamente escluso rilievo al mero rammarico espresso dall'imputato e valutato il precedente ancorchè non definitivo a suo carico; - sulla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ha escluso la sua ricorrenza valutando correttamente la condotta realizzata successivamente che ebbe a cagionare le lesoni al v.b.

Bozzi; - sulla sospensione condizionale della pena incensurabile è la giustificata prognosi negativa espressa sulla base della negativa personalità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024