Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic criticism and non-devolved factual issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected because it constituted a generic criticism unrelated to the specific error alleged in the appellate judgment regarding the defendant's liability. The second ground was dismissed because it addressed factual questions concerning the conditions and duration of home detention that had not been properly devolved to the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissibility and the appellant must bear the financial consequences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains generic criticisms unrelated to the specific grounds of the appellate judgment or if it raises new factual issues not devolved to the appellate court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUDAVOIU AURELIA nato il 12/07/1987 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO dì PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12274/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
è inammissibile perché avente ad oggetto una censura genericamente proposta rispetto al diverso contenuto del pertinente motivo di appello riguardante il preteso errore in cui sarebbe incorsa l'imputata; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza del reato ha ad oggetto questioni di fatto - relative ai presupposti della detenzione domiciliare e alla durata dell'allontanamento - non devolute al giudice di appello; Ritenuto che alle conclusioni che precedono non fa velo la memoria difensiva reiterativa dei motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Con fiere estensore DEPOSITNTh I