Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34089/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34089/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LESAH SEDON nato il 31/12/1977 MOHAMMED MUSTAPHA nato il 01/06/1997 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi incentrato sulla mancata trasmissione alla difesa delle conclusioni del Pg è tardivamente proposto per la prima volta in questa sede di legittimità (v.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34089/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi incentrato sulla mancata trasmissione alla difesa delle conclusioni del Pg è tardivamente proposto per la prima volta in questa sede di legittimità (v.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate omissione del difensore omissione del ministero pubblico difesa d'ufficio ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 611 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LESAH SEDON nato il 31/12/1977 MOHAMMED MUSTAPHA nato il 01/06/1997 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi incentrato sulla mancata trasmissione alla difesa delle conclusioni del Pg è tardivamente proposto per la prima volta in questa sede di legittimità (v.

Sez. 2 n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12.7.2024