Criminal appeal dismissed as late and repetitive; generic grounds rejected; costs awarded to Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's claim regarding the failure to serve the citation was rejected as tardily raised for the first time in this proceeding, while the defense of liability was deemed repetitive of the appellate court's reasoning. Furthermore, the court dismissed the generic criticisms concerning mitigating circumstances and recidivism, noting they lacked specific factual grounding compared to the original appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be timely and specific; generic or repetitive grounds fail to justify admissibility, resulting in dismissal and cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS ALBERTO nato a ARZANA il 28/03/1971 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; e R.G.N. 12254/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato è tardivamente proposto per la prima volta in questa sede in quanto, come risulta dal verbale di udienza del 22/02/2024, nulla il difensore di fiducia ha dedotto a riguardo;
Ritenuto che il secondo motivo sulla affermazione di responsabilità è reiterativo del motivo di appello al quale la Corte ha opposto le ineccepibili argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata a pg. 4 e ss.; Ritenuto che, quanto alle attenuanti generiche e alla recidiva, generica è la censura sul diniego delle prime sulla base dei precedenti gravi e anche specifici, come pure quella sulla seconda rispetto al rilievo della genericità del relativo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Con 'Apliere estensore Il 'Pr