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Ordinanza — n. 34087/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34087/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA VINCENZO nato a BARI il 01/07/1969 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G. 12249-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34087/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12249-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Parole chiave

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espressioni sconvenienti sanzione disciplinare reati contro la pubblica autorità limiti della libertà d'espressione ingiuria atto che arreca pregiudizio

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
12249-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 341-bis cod. pen
pen.; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA VINCENZO nato a BARI il 01/07/1969 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G. 12249-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Considerato che sul primo motivo la Corte d'Appello di Bari ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Che, anche in relazione al secondo motivo inerente all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti considerando sia í gravi precedenti penali dell'imputato che la spregiudicatezza della modalità della condotta (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso