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Ordinanza — n. 34084/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug driving resistance charges citing procedural non-participation and prior merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Biasi's appeal inadmissible regarding his conviction for resisting police during a drug-impaired driving investigation. The lower court had already thoroughly evaluated the facts, including the legality of the driver's refusal of clinical tests and the sufficiency of symptom-based evidence for the altered state. The appeal was rejected because the new arguments merely reproduced previously dismissed criticisms without providing fresh legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals must present new substantive arguments; mere repetition of rejected criticisms or reliance on procedural non-participation does not justify reopening a case already decided on merits.

Parole chiave

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drug driving resistance procedural non-participation appeal inadmissibility repetition of arguments clinical test refusal Corte di Cassazione spese processuali imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. proc. pen.
12182/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
12182/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023 Rv. 284099
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASI GIOVANNI nato a BRINDISI il 25/08/1982 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO dì LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12182/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: - In relazione al reato di resistenza sub a) la censura si svolge secondo una inaccessibile rivalutazione in fatto; - In relazione al reato di cui al capo b) la motivazione è conforme al principio secondo il quale, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023 Rv. 284099), risultando illecito il rifiuto opposto in costanza dei presupposti per procedere agli accertamenti clinici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consigli M ester‘orer DEPOffill\ Sr Il P te