Ordinanza — n. 34082/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMOBUDE PRECIOUS (CUI 052HHZG) nato il 20/01/1994 avverso la sentenza del 22/09/2023 delta CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12173/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 34082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12173/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMOBUDE PRECIOUS (CUI 052HHZG) nato il 20/01/1994 avverso la sentenza del 22/09/2023 delta CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12173/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale ed, in modo particolare, alla integrazione dei profilo soggettivo della fattispecie incriminatrice contestata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata e pag. 1 della sentenza di primo grado). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il ConsigIi