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Ordinanza — n. 34081/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless, citing logical reasoning on criminal liability and threat conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34081/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for a specific criminal offense, but the court found the lower court's reasoning logical and coherent regarding the objective elements of the crime. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded and upheld the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of a criminal conviction is inadmissible when the appellate court has logically and coherently motivated the finding of criminal liability and the realization of threatening conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded criticism threatening conduct elements procedural non-participation Cassa delle ammende fine minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato dì cui all'art. 336 cod. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
12169/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 611 cod. proc. pen
12169/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 336 cod. pen
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato dì cui all'art. 336 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE POMPILIO nato a CAMPI SALENTINA il 15/08/1966 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO dì LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12169/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato dì cui all'art. 336 cod. pen.

è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale e, in modo particolare, alla realizzazione di una condotta minatoria idonea a integrare il profilo oggettivo della fattispecie incriminatrice contestata (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Cons bere es