Italian Court dismisses appeal on criminal appeal for manifestly unfounded and generic arguments regarding non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for a specific crime, but the court found the arguments manifestly unfounded and generic. The court upheld the lower court's decision because the judge logically excluded the defense of non-punishment based on the appellant's own testimony regarding her relationship status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 384 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal based on manifestly unfounded and generic arguments is inadmissible, and the court's logical exclusion of a non-punishment plea based on the defendant's own testimony stands.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORAWSKA MONIKA AGATA nato il 14/12/1977 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12168/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.
è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che generiche. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen. in ragione della stessa dichiarazione della imputata, resa in sede di testimonianza, di non essere più legata sentimentalmente al Guarini e che anche all'epoca del fatto non erano conviventi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Con 1 ere estensor