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Ordinanza — n. 34076/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34076/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34076/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRIMAVERA FABRIZIO nato a ROMA il 29/10/1980 PRIMAVERA DANIELE nato a ROMA il 31/03/1983 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che, quanto al ricorso di Fabrizio Primavera: - Il primo motivo in ordine al rigetto del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 108 cod. proc. pen, art. 339 cod. pen; Ordinanza — n. 34076/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che, quanto al ricorso di Fabrizio Primavera: - Il primo motivo in ordine al rigetto del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen.

Parole chiave

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infrazione privilegiata recidiva nell'infrazione scemata imputabilità circostanza attenuante permesso di promuovere un procedimento penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
art. 108 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che, quanto al ricorso di Fabrizio Primavera: - Il primo motivo in ordine al rigetto del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen.
art. 339 cod. pen
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRIMAVERA FABRIZIO nato a ROMA il 29/10/1980 PRIMAVERA DANIELE nato a ROMA il 31/03/1983 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che, quanto al ricorso di Fabrizio Primavera: - Il primo motivo in ordine al rigetto del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen.

è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto, essendo correttamente rilevata la strumentalità della istanza correlata alla nuova nomina difensiva intervenuta solo il giorno prima dell'udienza del 13.10.2023, laddove la rinuncia del precedente difensore risaliva al 18.5.2023; - Il secondo motivo prospetta deduzioni generiche in ordine al riconosciuto dolo concorsuale nel descritto contesto delle condotte di respingimento delle forze dell'ordine da parte di una pluralità di soggetti, tra i quali il ricorrente e Daniele Primavera erano riconosciuti tra i più violenti (v. pg. 4 della sentenza); - il terzo e quarto motivo sono riproduttivi di censure già adeguatamente valgliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( v. pg. 6, quanto alla attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen.; pg. 5 per la recidiva);

Ritenuto che, quanto al ricorso di Daniele Primavera: - Il primo motivo in ordine alla responsabilità è costituito da mere doglianze in punto di fatto rispetto alli ineccepibile riconoscimento della condotta concorsualmente tenuta dal ricorrente che, dopo aver preso a calci la macchina della Polizia, si era parato davanti al mito Pignalosa istigandolo a picchiarlo ( v. pg. 4 della sentenza); - Il secondo motivo sulla dosimentria della pena costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha rideterminato la pena, sul rilievo della particolare capacità a delinquere dell'imputato, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all'aggravante ex art. 339 cod. pen.;

Rilevato che non osta alle predette conclusioni la memoria difensiva in favore di Daniele Primavera con riguardo al secondo dei motivi 'dedotti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d