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Ordinanza — n. 34075/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34075/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCINI MINO nato a BOLOGNA il 02/11/1958 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo proposto sulla quantificazione del risarcimento del danno è manifestamente infondato rispetto all'ineccepibile motivazione svolta dalla sentenza impugnata che, sul rilievo della assenza di contestazione dell'importo complessivo dell'indebito pari a 245.160,13, ha disposto l'ulteriore pagamento della differenza tra la predetta somma e quella di euro 161.969,80 percepita dal ricorrente del tutto correttamente ritenendo doversi comprendere anche le somme riversate all'Erario a titolo di imposta conseguenti alla causale pensionistica dei versamenti indebitamente conseguiti;

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34075/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo proposto sulla quantificazione del risarcimento del danno è manifestamente infondato rispetto all'ineccepibile motivazione svolta dalla sentenza impugnata che, sul rilievo della assenza di contestazione dell'importo complessivo dell'indebito pari a 245.160,13, ha disposto l'ulteriore pagamento della differenza tra la predetta somma e quella di euro 161.969,80 percepita dal ricorrente del tutto correttamente ritenendo doversi comprendere anche le somme riversate all'Erario a titolo di imposta conseguenti alla causale pensionistica dei versamenti indebitamente conseguiti;

Parole chiave

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restituzione dell'imposta compensazione della rendita rimborso dei contributi arretrati d'imposta arretrati di salario contributo sostitutivo

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCINI MINO nato a BOLOGNA il 02/11/1958 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo proposto sulla quantificazione del risarcimento del danno è manifestamente infondato rispetto all'ineccepibile motivazione svolta dalla sentenza impugnata che, sul rilievo della assenza di contestazione dell'importo complessivo dell'indebito pari a 245.160,13, ha disposto l'ulteriore pagamento della differenza tra la predetta somma e quella di euro 161.969,80 percepita dal ricorrente del tutto correttamente ritenendo doversi comprendere anche le somme riversate all'Erario a titolo di imposta conseguenti alla causale pensionistica dei versamenti indebitamente conseguiti;

Ritenuto che alla conclusione non osta la memoria difensiva e il secondo e terzo motivo aggiunto proposti dal ricorrente, reiterativi del motivo principale e fondati su una pretesa inerzia della parte civile rispetto a quanto devoluto all'Erario a titolo di imposta; Ritenuto che, quanto agli altri motivi aggiunti - in ordine alla qualificazion e del fatto e alla conseguente prescrizione - l'inammissibilità del ricorso principale non li rende accessibili; Ritenuto che non è apprezzabile il contributo della parte civile alla definizione del procedimento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il