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Ordinanza — n. 33952/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33952/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33952/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDEROLA MARIO nato a MATERA il 18/11/1959 avverso l'ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Mario Calderola, in relazione ai reati giudicati con cinque sentenze irrevocabili, divise in due gruppi di provvedimenti irrevocabili. Ritenuto che il motivo unico, prospettato dal difensore, avv. S. Vaiano (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 comma secondo cod. pen., violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione), rappresenta doglianze inammissibili perché versate in fatto, riproduttive di questioni già devolute con l'istanza, sulle quali il Giudice dell'esecuzione ha svolto corretti argomenti non contestati con specifica, puntuale, critica e, comunque, manifestamente infondate perché si denuncia vizio di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione sugli altri indici rivelatori dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, che non emerge dall'esame del provvedimento impugnato, sebbene motivato in modo sintetico.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 125 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33952/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che è costante l'indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale motivazione sufficiente criminalità persistente procedimento penale pendente reiterazione di reati penali scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen
pen., violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDEROLA MARIO nato a MATERA il 18/11/1959 avverso l'ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Mario Calderola, in relazione ai reati giudicati con cinque sentenze irrevocabili, divise in due gruppi di provvedimenti irrevocabili. Ritenuto che il motivo unico, prospettato dal difensore, avv. S. Vaiano (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 comma secondo cod. pen., violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione), rappresenta doglianze inammissibili perché versate in fatto, riproduttive di questioni già devolute con l'istanza, sulle quali il Giudice dell'esecuzione ha svolto corretti argomenti non contestati con specifica, puntuale, critica e, comunque, manifestamente infondate perché si denuncia vizio di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione sugli altri indici rivelatori dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, che non emerge dall'esame del provvedimento impugnato, sebbene motivato in modo sintetico.

Considerato che è costante l'indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, in relazione ai fatti giudicati con i due gruppi delle sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, all'ampio contesto temporale in cui sono stati commessi i fatti relativi al primo gruppo di tre sentenze, al di là dell'omogeneità delle condotte (dal 28 gennaio 2010 al 4 febbraio 2013), all'esistenza di differenti violazioni contestate con i reati di cui al secondo gruppo di sentenze, al di là del fatto che si trattasse di violazioni della medesima misura di prevenzione, reputati, evidentemente, espressione data la varietà delle condotte illecite di una vera e propria scelta, ispirata alla sistematica violazione del comando penale (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. cit.).

Considerato, peraltro, che la deduzione relativa all'esistenza, quanto al primo gruppo di sentenze, della omogeneità delle condotte, trattandosi di reati contro il patrimonio, non è sostenuta da specifiche indicazioni circa le modalità delle condotte in addebito, comunque riguardanti diversi titoli di reato (ricettazione e rapina) nonché diversi beni giuridici tutelati, rivelandosi la censura, sotto tale aspetto, anche aspecifica. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigl