Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33895/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33895/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILLARI GIOACCHINO nato a PALERMO il 26/04/1951 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, da Gioacchino Cillari, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, riportata per condanne relative ai reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quattro omicidi e altro, sottoposto dal 27/04/1997 al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Chiari, avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33895/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, da Gioacchino Cillari, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, riportata per condanne relative ai reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quattro omicidi e altro, sottoposto dal 27/04/1997 al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Chiari, avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminalità persistente carcerazione preventiva eccessiva traffico aggravato di cocaina organizzazione criminale perseguimento penale in via sostitutiva allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILLARI GIOACCHINO nato a PALERMO il 26/04/1951 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, da Gioacchino Cillari, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, riportata per condanne relative ai reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quattro omicidi e altro, sottoposto dal 27/04/1997 al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Chiari, avv.

Barbara Amicarella, che ha dedotto violazione di legge, in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento; Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr.

Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti: - l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo, si fa riferimento alla sua biografia criminale e, in particolare, al suo inserimento, come elemento di vertice, nella consorteria mafiosa del mandamento di Porta Nuova, nonché al fatto di essersi reso responsabile di plurimi omicidi, posti in essere con funzione strategica di controllo del territorio); - la capacità di mantenere rapporti con la consorteria mafiosa di appartenenza, non venuta meno con la sola - pur protratta - detenzione, connotata nel caso di specie da condotta non sempre regolare (reati commessi durante la detenzione e infrazioni disciplinari temporalmente collocate in tempi anche recenti, in particolare al 2023); - la perdurante e attuale operatività del clan (segnatamente, vi è nel provvedimento impugnato il riferimento a indagini nelle quali sono coinvolti il nipote e il fratello del ricorrente);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R