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Ordinanza — n. 33894/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33894/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI NATALE nato a TORTORICI il 02/01/1973 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento della provvisionale in favore della persona offesa entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato, concesso a Natale Galati, in relazione alla condanna resa dal Tribunale di Patti in data 10 aprile 2019, divenuta definitiva in data 6 luglio 2019. Considerato che il motivo devoluto dalla difesa, avv. D. Magistro (violazione di legge in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione) è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33894/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, dunque, che nemmeno con il ricorso si assume l'assenza assoluta e incolpevole di redditi, in capo al condannato, tale da far fronte all'obbligo al cui adempimento la sospensione condizionale della pena era stata subordinata. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda accollo delle spese ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI NATALE nato a TORTORICI il 02/01/1973 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento della provvisionale in favore della persona offesa entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato, concesso a Natale Galati, in relazione alla condanna resa dal Tribunale di Patti in data 10 aprile 2019, divenuta definitiva in data 6 luglio 2019. Considerato che il motivo devoluto dalla difesa, avv. D. Magistro (violazione di legge in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione) è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ritenuto, invero, che ineccepibile risulta la motivazione in ordine all'intervenuta revoca, posto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, soltanto l'accertamento dell'impossibilità assoluta di adempiere all'obbligo impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01 e conformi: Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Rv. 256385 - 01; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555 - 01). Rilevato, infatti, che la difesa assume di aver allegato, in sede di merito, anche attraverso documentazione prodotta con memoria difensiva, la parziale incapienza del reddito del condannato, per avere questi prodotto, svolgendo attività di allevatore, redditi esigui, lamentando l'omesso accertamento anche tributario, per la verifica della consistenza di detto reddito.

Considerato, dunque, che nemmeno con il ricorso si assume l'assenza assoluta e incolpevole di redditi, in capo al condannato, tale da far fronte all'obbligo al cui adempimento la sospensione condizionale della pena era stata subordinata. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

( Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere estensor