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Ordinanza — n. 33893/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33893/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 15/11/2021, che aveva ritenuto Angelo Cantaffa colpevole del reato di cui all'art. 7‘ d.lgs. 06 settembre 2011 e lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi due di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendone la riconduzione - una volta scontata la pena - al luogo del rimpatrio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33893/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7‘ d.lgs. 06 settembre 2011 e lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi due di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendone la riconduzione - una volta scontata la pena - al luogo del rimpatrio.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure ricorso di annullamento impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAFFA ANGELO nato a CATANZARO il 18/11/1985 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 15/11/2021, che aveva ritenuto Angelo Cantaffa colpevole del reato di cui all'art. 7‘ d.lgs. 06 settembre 2011 e lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi due di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendone la riconduzione - una volta scontata la pena - al luogo del rimpatrio.

2. Ricorre per cassazione Angelo Cantaffa, per il tramite del difensore avv. Arturo Bova, denunciando violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., stante il difetto dell'elemento soggettivo e il mancato rilievo della illegittimità del foglio di via obbligatorio adottato nei suoi confronti.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, finalizzati - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, fra tante, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

A fronte dei dati vagliati - di univoca significazione - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello /// che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, rv 240763).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis