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Ordinanza — n. 33892/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33892/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in vigore nei confronti di Cosimo Vita, come da ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza del 08/11/2022, per essersi acquisita notizia di una querela per truffa a carico dello stesso (nel provvedimento si rappresenta come l'udienza precedente rispetto a quella conclusiva sia stata rinviata, per consentire alla difesa di fornire la prova della avvenuta restituzione della somma indicata nell'accordo transattivo depositato; all'udienza conclusiva, secondo il Tribunale di sorveglianza, non è stata però fornita alcuna prova in tal senso); Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento, ha dichiarato espiata la pena fino al 10/10/2023.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di I esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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vizio del consenso vizio di procedura abbandono del procedimento per truffa restituzione in pristino patto commissorio restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di I esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITA COSIMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 09/02/1978 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in vigore nei confronti di Cosimo Vita, come da ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza del 08/11/2022, per essersi acquisita notizia di una querela per truffa a carico dello stesso (nel provvedimento si rappresenta come l'udienza precedente rispetto a quella conclusiva sia stata rinviata, per consentire alla difesa di fornire la prova della avvenuta restituzione della somma indicata nell'accordo transattivo depositato; all'udienza conclusiva, secondo il Tribunale di sorveglianza, non è stata però fornita alcuna prova in tal senso); Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento, ha dichiarato espiata la pena fino al 10/10/2023.

2. Ricorre per cassazione Cosimo Vito, per il tramite del difensore avv. Tiziana Dell'Anna, deducendo carenza e illogicità della motivazione, laddove si afferma l'incompatibilità del comportamento tenuto dal ricorrente, con la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, nonché carenza e illogicità della decisione, con riferimento alle ragioni poste a fondamento della revoca ex tunc della misura alternativa.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell'atto di impugnazione, infatti, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedotti spunti di contraddittorietà, che risultano - al contrario - del tutto assenti nel testo dell'avversato provvedimento. Dette doglianze sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese - in base a un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Invero, detto Tribunale ha preso in considerazione la univoca significazione della querela presentata nei confronti del ricorrente, considerandola evocativa della mancata comprensione - da parte dello stesso - della finalità eminentemente rieducativa, intimamente connessa alla misura alternativa concessagli. Pur avendo avuto la possibilità di addurre elementi a propria discolpa, il condannato ha poi dimostrato indifferenza sul punto specifico, così validando la prognosi di inaffidabilità formulata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di I esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro