Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merits arguments precluded in finality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments sought a re-evaluation of factual evidence, which is prohibited in a review of finality. The appellant claimed the lower court lacked proof regarding his absence from home, but the Court found these were substantive merit issues already fully addressed in the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected as it attempted to introduce new interpretations of the evidence that the finality court had already scrutinized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it seeks a re-evaluation of evidentiary weight or proposes alternative factual reconstructions, as the finality court's review is limited to the logical-legal coherence of the existing reasoning without new interpretative attributions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAIA PIO nato a CATANZARO il 08/12/1985 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 12/07/2021, che aveva ritenuto Pio Palaia colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione, quale aumento a titolo di continuazione, rispetto ai fatti già giudicati con sentenza del medesimo Tribunale del 29/12/2014, divenuta irrevocabile il 08/02/2018.
2. Ricorre per cassazione Pio Palaia, per il tramite del difensore avv. Giovanni Schinea, denunciando violazione e falsa applicazione di legge quanto all'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., stante il difetto dell'elemento soggettivo e l'assenza di prova, circa l'assenza da casa del prevenuto al momento del controllo.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, fra tante, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).
A fronte dei dati scrutinati - di univoca significazione - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, rv 240763).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma