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Ordinanza — n. 33890/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against special surveillance conviction for leaving residence commune.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The defense argued for an erroneous application of the special surveillance law and a lack of motivation regarding the appellant's location. The court rejected these claims, noting that the appellant's evidence contradicted the lower court's findings rather than the motivation itself, and found no valid ground for the alleged error.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a conviction for violating special surveillance obligations is inadmissible if the appellant's arguments fail to demonstrate a valid violation of the law or a genuine defect in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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special surveillance residence commune inadmissible appeal procedural law court costs ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
Guerriero (erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili in sede di legittimità.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI ROSARIO DOMENICO nato a CATANZARO il 20/07/1995 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Rosario Domenico Berlingieri, in data 8 aprile 2019, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, contravveniva agli obblighi allontanandosi da detto comune, in quanto sottoposto a controllo in Tiriolo.

Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. A. Guerriero (erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili in sede di legittimità. Ritenuto, invero, che ineccepibile risulta la motivazione in ordine alla qualificazione della condotta, tenuto conto dell'esito della deposizione testimoniale dell'operante La Greca (cfr. p. 3 della sentenza di secondo grado) di cui rende conto la pronuncia, secondo la quale il distributore di benzina presso il quale il ricorrente era stato controllato, si trova in comune (Tiriolo) diverso da quello ove il sorvegliato speciale aveva l'obbligo di trattenersi, giustificazione attinta da censura versata in fatto e per asserito vizio di motivazione che non si riscontra dalla lettura del provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che il ricorrente evidenzia di aver dimostrato con allegazione all'atto di gravame (coordinate estrapolate da google maps), che il distributore in questione ricade nel comune di Catanzaro, argomento che si confronta con le prove piuttosto che con la motivazione del provvedimento censurato, in assenza di vizio di travisamento denunciato validamente nella presente sede. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore