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Ordinanza — n. 33888/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific legal arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Adriano Coluccio inadmissible, ruling it was merely generic and assertive. Coluccio argued for the omission of generic mitigating circumstances and contested the sentencing quantification, while the lower court noted his cooperative attitude only emerged after discovering weapons during a search. The court rejected these claims because the defense failed to provide specific legal grounds or logical reasoning to challenge the appellate court's discretionary evaluation of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is strongly generic and merely assertive, lacking specific legal arguments or logical reasoning to challenge the lower court's discretionary evaluation of mitigating circumstances and sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic cassation merely assertive discretionary sentencing mitigating circumstances procedural inadmissibility Cassazione Roma porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCIO ADRIANO nato a ROCCEL1A IONICA il 06/02/1979 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri del 29/03/2018, che aveva affermato la penale responsabilità di Adriano Coluccio, in ordine a tre contestazioni ex artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 697 cod. pen. e - dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione di tale ultima fattispecie contravvenzionale - ha rideterminato, in relazione alle residue imputazioni, la pena inflitta in primo grado nella misura di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro diecimila di multa.

2. Avverso tale sentenza Adriano Coluccio propone, tramite il difensore avv. Antonio Speziale, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché contestando la quantificazione sanzionatoria operata, sia con riferimento alla pena base, sia per ciò che attiene ai singoli aumenti.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. 3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili (il soggetto, sottolineano i Giudici di secondo grado, ha assunto un atteggiamento collaborativo solo allorquando ha compreso che gli operanti, attraverso la perquisizione in corso, avrebbero comunque rinvenuto le armi). A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2.

Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i