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Ordinanza — n. 33886/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as manifestly unfounded due to lack of substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Muscas inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for legal errors regarding the qualification of acts and the denial of non-prosecution, but the court found these claims to be repetitive and unsupported by the record. Consequently, the lower court's conviction for theft and fraud was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant bears the cost of the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds repetitive arguments court costs award Cassa delle Ammende ammende per infrazione procedurale pena accessoria sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
Art. 131-bis cod. pen.
Giribaldi (errata applicazione di legge e valutazione di risultanze istruttorie quanto ai capi a) e b) - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione circa la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011
Art. 469 cod. pen.
159 del 2011 (capi a) e e) e art. 469 cod. pen. (capo b).
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
art. 469 cod. pen
159 del 2011 (capi a) e e) e art. 469 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Giribaldi (errata applicazione di legge e valutazione di risultanze istruttorie quanto ai capi a) e b) - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione circa la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS CRISTIAN nato a SAN GAVINO MONREALE il 24/11/1989 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Cristian Muscas, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 (capi a) e e) e art. 469 cod. pen. (capo b). Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. N. Giribaldi (errata applicazione di legge e valutazione di risultanze istruttorie quanto ai capi a) e b) - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione circa la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - secondo motivo; vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della richiesta esclusione della recidiva - terzo motivo) sono manifestamente infondati perché prospettano, in sostanza, asserito difetto di motivazione non riscontrato in base al contenuto del provvedimento impugnato.

Ritenuto, invero, quanto al primo motivo, che ineccepibile risulta la motivazione in ordine alla qualificazione delle condotte e circa la riferibilità delle stesse all'imputato, identificato senza ambra di dubbio nel soggetto fermato in Pirri nel corso del controllo notturno svolto dai Carabinieri e che aveva dichiarato chiamarsi Marco Muscas (cfr. p. 3 della sentenza ove si rende conto del riconoscimento certo delle foto del soggetto fermato, con quelle segnaletiche raffiguranti Cristian Muscas, odierno imputato, da parte del teste di polizia giudiziaria nonché dei successivi accertamenti presso l'abitazione di Muscas, ove questi non era stato reperito).

Considerato che i restanti motivi risultano reiterativi del gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta (cfr. p. 5). Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere estensore