Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33880/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33880/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDOVINI FABIO nato a Roma il 3/10/1980 avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, Barbara Calaselice i. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Fabio Ardovini, con la sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 13 aprile 2015 dal Tribunale di Velletri, divenuta irrevocabile in data 8 maggio 2015, relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. T. Gizzi (erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione) è manifestamente infondato posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale, in tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità (tra le altre, Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi, Rv. 284785 - 01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33880/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.I.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali addebito di tasse modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Fabio Ardovini, con la sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDOVINI FABIO nato a Roma il 3/10/1980 avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, Barbara Calaselice i.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Fabio Ardovini, con la sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 13 aprile 2015 dal Tribunale di Velletri, divenuta irrevocabile in data 8 maggio 2015, relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. T. Gizzi (erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione) è manifestamente infondato posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale, in tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità (tra le altre, Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi, Rv. 284785 - 01;

Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800 - 01, quest'ultima nel senso che, in tema di indulto, per determinarne il tempo di applicazione o di revoca, deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento) Ritenuto, quindi, che la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, data la natura di detta sentenza e che, nel caso al vaglio, la sentenza dichiarativa di fallimento di cui al reato di bancarotta successivamente giudicato, che costituisce causa della disposta revoca del beneficio, risale al 15 febbraio 2017; sicché, come in modo ineccepibile ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, il condannato ha commesso, nel quinquennio dalla concessione della sospensione condizionale della pena (con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, emessa il 13 aprile 2015) altro delitto per il quale è stato condannato in via definitiva, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 24 marzo 2022 (irrevocabile il 16 novembre 2022).

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.I.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere es