Ordinanza — n. 33879/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a MONDRAGONE il 25/07/1970 avverso il decreto del 10/01/2022 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Giuseppe Gallo, il 14/01/2022, ha personalmente proposto - presso la Matricola del carcere - atto di impugnazione (qualificato quale ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza di Napoli e, quindi, trasmesso a questa Corte), avverso il decreto pronunciato dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino in data 10/01/2022, mediante il quale era stata dichiarata inammissibile - inaudita altera parte, dunque ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - l'istanza-reclamo ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 di Gallo);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33879/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 2, cod. proc. pen. - l'istanza-reclamo ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 di Gallo);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a MONDRAGONE il 25/07/1970 avverso il decreto del 10/01/2022 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Giuseppe Gallo, il 14/01/2022, ha personalmente proposto - presso la Matricola del carcere - atto di impugnazione (qualificato quale ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza di Napoli e, quindi, trasmesso a questa Corte), avverso il decreto pronunciato dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino in data 10/01/2022, mediante il quale era stata dichiarata inammissibile - inaudita altera parte, dunque ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - l'istanza-reclamo ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 di Gallo);
Rilevato che, in data 20/11/2023, il difensore avv. Ylenia Maiuri ha redatto una memoria difensiva, in vista dell'udienza del 27/11/2023) iNtinhill ifAvvaul pjackvri crt, , r'r Po Qufato'n Lf9 jrlpJ CchlinZiwie Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 0