Ordinanza — n. 33798/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELO SILVESTRO nato a CATANIA il 01/01/1986 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.PASSALACQUA Carmelo Silvestro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva rideterminato nei suoi confronti la pena applicata dal Tribunale di Catania in relazione al reato di furto in appartamento pluriaggravato in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33798/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con istanza depositata in data 22 Giugno 2024 l'avv.to Giuseppina Assunta Nicolosi, nominata procuratrice speciale, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. 3.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della decisione, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELO SILVESTRO nato a CATANIA il 01/01/1986 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.PASSALACQUA Carmelo Silvestro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva rideterminato nei suoi confronti la pena applicata dal Tribunale di Catania in relazione al reato di furto in appartamento pluriaggravato in concorso.
2. Con istanza depositata in data 22 Giugno 2024 l'avv.to Giuseppina Assunta Nicolosi, nominata procuratrice speciale, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. 3.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della decisione, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il ide