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Ordinanza — n. 33792/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33792/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33792/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA ANTONIO COSIMO nato a CASSANO ALLO IONIO il 27/09/1988 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.MAROTTA Antonio Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Catanzaro che ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovil- lari che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S., per avere guidato in stato di ebbrezza in orario notturno. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. assumendo che erano stati, a tal fine, richiamati soltanto i presup- posti applicativa della norma incriminatrice 3.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. assumendo che erano stati, a tal fine, richiamati soltanto i presup- posti applicativa della norma incriminatrice 3.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni luogo del reato motivi probatori testimone anonimo circostanza attenuante difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA ANTONIO COSIMO nato a CASSANO ALLO IONIO il 27/09/1988 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.MAROTTA Antonio Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Catanzaro che ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovil- lari che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S., per avere guidato in stato di ebbrezza in orario notturno. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. assumendo che erano stati, a tal fine, richiamati soltanto i presup- posti applicativa della norma incriminatrice 3.

Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto logici e coerenti alle risultanze processuali ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in mancanza dei presupposti legittimanti, in ragione dell'entità dell'offesa alla circolazione stradale atteso il lungo tragitto stradale che avrebbe dovuto percorrere il ricorrente, con intersezione di diversi centri abitati e del fatto che aveva ec- ceduto nell'assunzione di alcol pur consapevole di dovere trasportare una persona disabile.

La motivazione non si presta pertanto al sindacato di legit- timità essendo espressione di un logico apparato argomentativo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P