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Ordinanza — n. 33777/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis and manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33777/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of liability lacked sufficient motivation given the absence of eyewitnesses and conflicting statements from dog owners. The court rejected these claims, ruling that the appellant's arguments were generic, failed to critically analyze the first instance decision, and were merely repetitions of issues already examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it lacks critical analysis of the first instance decision, presents generic facts without specific criticism, or reiterates arguments already examined and dismissed by the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis manifestly unfounded grounds reiteration of dismissed arguments procedural costs and fine azione di responsabilità responsabilità disciplinare obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIDDO MAURO nato a BISCEGLIE il 19/07/1963 avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIUDICE DI PACE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con ordinanza in data 8/02/2024 il Tribunale di Rimini, riqualificato l'appello proposto da DI LIDDO Paolo quale ricorso in cassazione, rimetteva a questo giudice l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di Arduini Alessandro e di Arduini Costanza che erano caduti dalla bicicletta in ragione di una asserita interferenza del cane di sua proprietà ed era stato condannato a pena pecuniaria.

2. L'appellante assume un difetto motivazionale per essere stata riconosciuta la sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che non vi erano stati testimoni oculari dell'accaduto e la ricostruzione del sinistro era intervenuta a tavolino da parte degli agenti di PG intervenuti sul posto e discordanti erano state le dichiarazioni dei due proprietari dei cani coinvolti nei fatti di causa. La difesa del ricorrente, in persona dell'avv.to Giustiniani ha fatto pervenire via PEC memoria difensiva con motivi aggiunti con i quali ha integrato gli argomenti difensivi proposti nel ricorso di legittimità opponendosi ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso e insistendo nello stesso.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della decisione e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal primo giudice e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. La ricostruzione della dinamica del sinistro è invero fondata sulle dichiarazioni delle persone offese, che hanno trovato riscontro nella certificazione sanitaria, negli accertamenti eseguiti dalla PG sui mezzi coinvolti e nelle dichiarazioni di un testimone, proprietario di altro cane che, unitamente a quello di proprietà del DI LIDDO, era sfuggito al controllo dei padroni dirigendosi verso la pista ciclabile e mediante la identificazione mediante riconoscimento del cane che si era reso responsabile della caduta dei ciclisti (media piccola taglia).

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. -

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere