Ordinanza — n. 33776/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASIOTTO BARBARA nato a DOLO il 04/06/1965 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA Ii dato avviso alle parti; - - udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.BIASIOTTO Barbara ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Padova che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 commi 1, 1 bis letta) e 6 dPR 309/90 e l'aveva condannata alla pena di giustizia 2. La ricorrente deduce difetto motivazionale in punto di accertamento della re- sponsabilità e di dosimetria della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod.pen; Ordinanza — n. 33776/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è tardivo in quanto avrebbe dovuto essere proposto nel termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza, pronunciata in data 27 giugno 2023, mentre l'impugnazione è stata depositata in data 7 dicembre 2023 e quindi tardivamente, di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen. senza formalità di rito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASIOTTO BARBARA nato a DOLO il 04/06/1965 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA Ii dato avviso alle parti; - - udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.BIASIOTTO Barbara ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Padova che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 commi 1, 1 bis letta) e 6 dPR 309/90 e l'aveva condannata alla pena di giustizia 2. La ricorrente deduce difetto motivazionale in punto di accertamento della re- sponsabilità e di dosimetria della pena.
3. Il ricorso è tardivo in quanto avrebbe dovuto essere proposto nel termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza, pronunciata in data 27 giugno 2023, mentre l'impugnazione è stata depositata in data 7 dicembre 2023 e quindi tardivamente, di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen. senza formalità di rito.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il consigliere estensore il Prj