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Ordinanza — n. 33775/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33775/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DE GIACOMO Mario ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente di varia natura ai sensi dell'art. 73 commi 1 e 4 dPR 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33775/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente di varia natura ai sensi dell'art. 73 commi 1 e 4 dPR 309/90.

Parole chiave

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istruzione giudiziaria legittimità della carcerazione preventiva indagine preliminare allegazioni di persecuzione contraddittorie prova del rischio persecuzione assunzione di prove a titolo cautelare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIACOMO MARIO nato a NAPOLI il 14/07/1985 avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD- Vato avviso alle parti; -udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. DE GIACOMO Mario ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente di varia natura ai sensi dell'art. 73 commi 1 e 4 dPR 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in particolare alla mancata sussunzione della fattispecie ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il