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Ordinanza — n. 33774/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33774/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RUSSO Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di S.M. Capua Vetere gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi dieci ed euro 14.000 in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente di varia natura ai fini della successiva cessione .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33774/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale e gli aumenti risultano applicati in misura percentualmente modesta.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali possesso illecito di stupefacenti abuso di sostanze inchiesta per reati di droga pena privativa della libertà
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 27/07/1958 avverso la sentenza del 02/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE; dato avviso alle parq udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. RUSSO Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di S.M. Capua Vetere gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi dieci ed euro 14.000 in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente di varia natura ai fini della successiva cessione .

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale e gli aumenti risultano applicati in misura percentualmente modesta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2021i Il Consigliere estensore Il P esi ente