Ordinanza — n. 33771/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGBONNAYA MIKE UCHE nato il 20/06/1978 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che aveva riconosciuto OGBONNAYA Mike Uche colpevole del reato di cui all'art.186 comma 7 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33771/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto ai sensi dell'art.186 comma 3 C.d.S. il conducente avrebbe potuto essere invitato a alcoltest solo a seguito di un accertamento preliminare di positività all'alcol mediante precursore.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGBONNAYA MIKE UCHE nato il 20/06/1978 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che aveva riconosciuto OGBONNAYA Mike Uche colpevole del reato di cui all'art.186 comma 7 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto ai sensi dell'art.186 comma 3 C.d.S. il conducente avrebbe potuto essere invitato a alcoltest solo a seguito di un accertamento preliminare di positività all'alcol mediante precursore.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
La prospettazione del ricorrente si pone in aperto contrasto con la disciplina normativa di cui all'art.186 comma 4 C.d.S. che consente al personale di polizia stradale di procedere alla verifica alcolimetrica anche nel caso in cui il conducente palesi indici sintomatici di una condizione di ebbrezza alcolica, pure in assenza di un accertamento preliminare con il precursore, di talchè legittima deve ritenersi la richiesta di accompagnamento presso stazione di polizia ovvero presso struttura sanitaria onde procedere all'esame in caso in cui lo stesso non possa essere eseguito sul posto.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in