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Ordinanza — n. 33766/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33766/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33766/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTI GIANLUIGI nato a PARMA il 26/05/1968 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma con cui Perfetti Gianluigi era stato condannato per il delitto di cui all' art. 186 comma 7 d.lgs. 285/1992. 2.L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello con due distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità penale dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena o della conversione in pena pecuniaria. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva inoltrandola via PEC in data 24/06/2024, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 186 comma 7 d.lgs. 285/1992, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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momento del reato guida nonostante revoca della patente mancanza di disciplina allegazioni di persecuzione contraddittorie infrazione alle norme della circolazione reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 186 comma 7 d.lgs. 285/1992
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma con cui Perfetti Gianluigi era stato condannato per il delitto di cui all' art. 186 comma 7 d.lgs. 285/1992.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTI GIANLUIGI nato a PARMA il 26/05/1968 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma con cui Perfetti Gianluigi era stato condannato per il delitto di cui all' art. 186 comma 7 d.lgs. 285/1992. 2.L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello con due distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità penale dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena o della conversione in pena pecuniaria. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva inoltrandola via PEC in data 24/06/2024, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità e si limita a reiterare doglianze in punto di fatto che esulano dal sindacato di questa Corte di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, motivando in maniera diffusa, congrua e precisa sulle diverse doglianze poste dalla difesa ed in particolare dando per provata l'identificazione dell'imputato come autore della contravvenzione.

Infine, risulta immune da vizio di motivazione censurabile in questa sede il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria dal momento che il giudice di merito, a prescindere dalla intervenuta cessazione degli effetti penali delle precedenti condanne, ha ritenuto che la pena detentiva sia l'unica in grado di sortire effetti dissuasivi e special preventivi nel caso di specie, in sostanza, avvalendosi della discrezionalità assegnata ai giudici di merito nel giudizio prognostico sull'astensione del prevenuto dalla commissione di ulteriori reati, valutazione che è stata compiuta alla stregua della condotta di reato esaminata e delle precedenti azioni contravvenzionali in materia di circolazione stradale le quali, sebbene non precludano i benefici invocati sotto il profilo oggettivo, possono essere esaminate quale attitudine del prevenuto alla inosservanza di legge in tale materia e quindi come sintomo di recidivanza e di inidoneità preventiva dei benefici invocati.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio