Ordinanza — n. 33763/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALHI RAOUF nato il 13/07/1978 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanisetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna che aveva riconosciuto SALHI Raouf colpevole del reato di lesioni colpose e di omessa fermata in occasione di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33763/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità deducendo altresì il difetto della valutazione della prova di reità, in assenza di elementi obiettivi da cui inferire che il ricorrente fosse alla guida del furgone che aveva provocato il sinistro; con altra articolazione assume vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen..
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALHI RAOUF nato il 13/07/1978 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanisetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna che aveva riconosciuto SALHI Raouf colpevole del reato di lesioni colpose e di omessa fermata in occasione di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità deducendo altresì il difetto della valutazione della prova di reità, in assenza di elementi obiettivi da cui inferire che il ricorrente fosse alla guida del furgone che aveva provocato il sinistro; con altra articolazione assume vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen..
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali valorizzando le indicazioni della persona offesa e l'esito degli accertamenti di PG e le sommarie informazioni assunte presso la ditta che utilizzava il furgone nell'attività di corriere. La causa di non punibilità è stata disattesa con argomenti logici che hanno considerato le complessive modalità della condotta e l'offesa non trascurabile ai beni giuridici protetti.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 D