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Ordinanza — n. 33760/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33760/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33760/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETIZIA GIUSEPPE nato a MESSINA il 14/06/1988 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto LETIZIA Giuseppe colpevole del reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen, art. 161-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33760/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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testimonianza facoltà di astenersi dal testimoniare verdetto di colpevolezza responsabilità penale lex loci delicti dichiarazioni contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto: trascura che il reato per cui è intervenuta condanna è stato commesso in epoca in cui era ancora in vigore l'art. 159 cod. pen.
art. 161-bis cod. pen
285724 - 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), nell'esaminare le questioni di diritto intertemporale poste dalle ripetute modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell'art. 161-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETIZIA GIUSEPPE nato a MESSINA il 14/06/1988 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto LETIZIA Giuseppe colpevole del reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio.

2. Il ricorrente assume l'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e chiede una pronuncia ai sensi dell'ar.129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto: trascura che il reato per cui è intervenuta condanna è stato commesso in epoca in cui era ancora in vigore l'art. 159 cod. pen. come modificato dalla legge "Orlando" n. 103/2017,Questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), nell'esaminare le questioni di diritto intertemporale poste dalle ripetute modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell'art. 161-bis cod. pen. ha, tra l'atro statuito che:

a) la disciplina della sospensione prevista dalla legge "Orlando" al secondo comma dell'art. 159 cod. pen è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020;

b) il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., nella versione della legge "Orlando" n. 103/2017, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019;

c) che la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l'hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado; Al caso di specie, che riguarda un reato commesso il , deve pertanto applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge "Orlando", che prevede l'aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto per i reati contravvenzionali, come quello ascritto a Letizia (che sarebbe già maturato il 2023) debba aggiungersi un ulteriore periodo (di sospensione) di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 159 cod. pen. nel testo vigente all'epica del fatto, dal che deriva che il termine di prescrizione non risulta ancora decorso, 4.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 lugli