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Ordinanza — n. 33756/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33756/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33756/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO GIANLUCA nato a MONZA il 10/06/1972 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza con cui Castaldo Gianluca era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33756/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni verdetto di colpevolezza esame di cassazione censura dell'accertamento dei fatti gravi addebiti penali allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO GIANLUCA nato a MONZA il 10/06/1972 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza con cui Castaldo Gianluca era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S.

2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità penale, in ragione della omessa considerazione degli elementi difensivi addotti a sostegno della mancanza di una prova certa della condizione di ebbrezza alcolica, anche alla stregua della consulenza di parte del prof. Polettini, nonché della carenza di adeguato supporto motivazionale a sostegno che l'incidente fosse stato occasionato dalla condizione di ebbrezza alcolica esistente già in quel momento.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione all'accertamento della responsabilità penale dell'odierno ricorrente. La corte distrettuale, infatti, in conformità ai principi dettati da questa Corte di legittimità, afferma logicamente che la sussistenza dello stato ebbrezza dell'imputato nel momento in cui è avvenuto il sinistro sia stato confermato non solo dai due alcol-test effettuati, ma anche dalle condizioni in cui versava lo stesso al momento dell'arrivo della Polizia Locale (l'imputato manifestava evidenti sintomi di assunzione di sostanze alcoliche quali alito vinoso, andamento barcollante, capacità percettive rallentate).

In aggiunta, la corte rende noto che il lasso di tempo intercorso tra l'arrivo della Polizia stradale e il completamento dell'alcoltest sia stato causato dall'incapacità del CASTALDO di soffiare nell'apparecchio e il conseguente fallimento di ben sei tentativi di effettuare l'alcoltest.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il