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Ordinanza — n. 33755/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33755/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL BOUNA (CUI 03S7TZV) nato il 15/08/1995 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Torino con cui Fall Bouna era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33755/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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caso poco grave principio del ne bis in idem motivi di cassazione falsa dichiarazione della parte ufficiale dei fallimenti mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Torino con cui Fall Bouna era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL BOUNA (CUI 03S7TZV) nato il 15/08/1995 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Torino con cui Fall Bouna era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, assumendo difetto motivazionale con riferimento al riconoscimento della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile dal momento che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte di appello, infatti, in conformità ai principi di questa Corte di legittimità, ha correttamente ritenuto che il mero fattore temporale non è di per sé solo sufficiente per l'esclusione della recidiva; la stessa Corte, infatti, ha valutato il fattore temporale unitamente ad altri elementi (il susseguirsi dei periodi di detenzione, gli ulteriori precedenti afferenti a reati che esprimono una propensione al delitto e alla violenza) e ciò ha condotto ad una valutazione negativa in ordine alla pericolosità dell'imputato e alla sua propensione a delinquere.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024