Ordinanza — n. 33754/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTALI ARDI nato il 02/10/1976 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Verbania che ha riconosciuto Mustali Ardi colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica nottetempo di cui all'art.186 commi 2 lett.b) e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33754/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge comportante lesione del diritto di difesa per avere il giudice dì appello dato atto dell'omesso deposito delle conclusioni difensive nell'ambito di procedimento non partecipato, laddove le conclusioni erano state invece depositate. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge processuale per la omessa acquisizione da parte dei giudici di merito dell'intero incarto relativo agli accertamenti urgenti sulla persona, comprensivo degli esiti degli scontrini non utilizzati ai fini della prova di reità; con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTALI ARDI nato il 02/10/1976 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Verbania che ha riconosciuto Mustali Ardi colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica nottetempo di cui all'art.186 commi 2 lett.b) e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge comportante lesione del diritto di difesa per avere il giudice dì appello dato atto dell'omesso deposito delle conclusioni difensive nell'ambito di procedimento non partecipato, laddove le conclusioni erano state invece depositate. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge processuale per la omessa acquisizione da parte dei giudici di merito dell'intero incarto relativo agli accertamenti urgenti sulla persona, comprensivo degli esiti degli scontrini non utilizzati ai fini della prova di reità; con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
3. Il primo motivo risulta inammissibile in quanto il ricorrente, a parte il dato indicato in sentenza risultato errato (concernete la formulazione di conclusioni)in procedimento definito con trattazione cartolare), non ha evidenziato l'esistenza di alcun pregiudizio nei confronti del ricorrente, atteso che il giudice di appello ha fornito risposta a tutti i profili di doglianza sottoposti al giudice di appello e le conclusioni depositate sì limitavano a reìterare le suddette articolazionì (sez.2, n.30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv.284802).
4. Gli ulteriori due motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile dì ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto una volta stabilito che la dizione "volume insufficiente" nello scontrino emesso dall'apparecchiatura alcolimetrica non rappresenta un profilo di ambiguità o di incertezza nei risultati dell'esame, che pure fornisce la indicazione della presenza di alcol nell'espirato del conducente sottoposto al test, del tutto correttamente il giudice distrettuale ha ritenuto la irrilevanza di eventuali ulteriori esiti non acquisiti, risultando pienamente rispettato il protocollo regolamentare che richiede due prove utili; non trattandosi peraltro di una prova legale ma di un accertamento utile a fornire indicazioni sulla percentuale di alcol nell'organismo del conducente e avendo le due prove evidenziato esiti del tutto compatibili tra di loro, a fronte dei profili sintomatici evidenziati dagli agenti di PG che avevano proceduto all'alcol test, del tutto logica e priva di contraddizioni è la motivazione della sentenza impugnata la quale ha ritenuto non assolutamente necessario procedere alla acquisizione di ulteriori scontrini i quali, se presenti agli atti, non avrebbero potuto sovvertire i risultati delle due prove valide, tenuto conto che dalla stessa prova testimoniale richiamata dalla parte ricorrente, il conducente era stato invitato a soffiare con più impegno stante la scarsa portata dell'insufflato esaminato dall'apparecchiatura.
La causa di non punibilità è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria sulla base dei criteri offerti dall'art.133 comma 1 cod.pen. e tenuto conto anche del comportamento successivo ai fatti serbato dall'imputato e pertanto non sì presta al sindacato del giudice dì legittimità.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il