Ordinanza — n. 33752/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Trani con cui Duraku Ledian era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello per violazione di legge in ordine alla mancata applicazione di una delle pene sostitutive, essendo la pena inflitta compresa nei limiti edittali di cui all'art. 20 bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, art. 20 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33752/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 309/90. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello per violazione di legge in ordine alla mancata applicazione di una delle pene sostitutive, essendo la pena inflitta compresa nei limiti edittali di cui all'art. 20 bis cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAKU LEDIAN nato il 26/02/1998 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Trani con cui Duraku Ledian era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.
2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello per violazione di legge in ordine alla mancata applicazione di una delle pene sostitutive, essendo la pena inflitta compresa nei limiti edittali di cui all'art. 20 bis cod. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché fondato su motivo nuovo, cioè un motivo inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. Tale motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità, perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc pen. quanto alla violazione dì legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il r