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Ordinanza — n. 33750/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-exhausted procedural grounds and insufficient legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33750/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tolomei Marco inadmissible, rejecting claims regarding procedural nullity and sentencing discretion. The appellant argued for a violation of citation clarity and an improper sanction, but the court found these issues either non-deductible at the appellate stage or inadequately substantiated. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court correctly exercised its discretionary power in sentencing based on established criteria.

Regesto Legislator

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Art. 552 c) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 133 c.p.: Appeals for cassation are inadmissible if they raise issues not properly deducible at the appellate level or lack the specific legal reasoning required to challenge the lower court's discretionary sentencing evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity sentencing discretion attenuating circumstances cassation grounds mancanza di prova prova liberatoria prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 552 c) c.p.p.
L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello con due distinti motivi: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta, ed in particolare deduce la violazione della norma di cui all'art. 552 lettera c) cod.
Art. 606 c.p.p.
l'art. 606, comma 3, cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
per carenza di chiarezza e precisione nell'enunciazione dell'imputazione nel decreto di citazione a giudizio; violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 133 c.p.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato correttamente conto della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui Tolomei Marco era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 133 cod. pen
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato correttamente conto della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLOMEI MARCO nato a ROMA il 10/10/1977 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui Tolomei Marco era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello con due distinti motivi: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta, ed in particolare deduce la violazione della norma di cui all'art. 552 lettera c) cod. proc. pen. per carenza di chiarezza e precisione nell'enunciazione dell'imputazione nel decreto di citazione a giudizio; violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. Tale motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità, perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato correttamente conto della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, riconoscendo la congruità della pena inflitta all'entità del fatto sulla base dei seguenti elementi: quantitativo di droga detenuto ai fini di spaccio, le specifiche modalità del fatto, l'intensità del dolo, l'organizzazione, i carichi pendenti recenti in capo all'imputato che hanno ostacolato ad un giudizio prognostico di futura astensione dalla commissione di ulteriori delitti.

Va ricordato, infatti, che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2