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Ordinanza — n. 33749/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33749/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui Attanasio Sergio era stato condannato iper il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello con tre distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in ordine alle doglianze poste con l'atto di appello con le quali si chiedeva l'assoluzione dell'imputato per mera connivenza non punibile; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge e vizio dì motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, art. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33749/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 309/90. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello con tre distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in ordine alle doglianze poste con l'atto di appello con le quali si chiedeva l'assoluzione dell'imputato per mera connivenza non punibile; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge e vizio dì motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena reati seriali responsabilità penale dei minori attentato gravi addebiti penali attinenza comunale

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui Attanasio Sergio era stato condannato iper il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.
art. 114 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO SERGIO nato a ROMA il 16/01/1967 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui Attanasio Sergio era stato condannato iper il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello con tre distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in ordine alle doglianze poste con l'atto di appello con le quali si chiedeva l'assoluzione dell'imputato per mera connivenza non punibile; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge e vizio dì motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non sì confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità e si limita a reiterare doglianze in punto di fatto che esulano dal sindacato di questa Corte di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ( detenzione di cocaina rinvenuta sul cruscotto e, in parte, occultata sotto il sedile del veicolo condotto dall'imputato e di sua proprietà), dei motivi che ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti (il precedente specifico che esprime un'attività illecita tutt'altro che occasionale) e di quelli che ostano al riconoscimento dell'attenuante di cui al 114 cod. pen. (l'apporto causale alla consumazione del reato non può ritenersi di minima importanza poiché la sostanza era trasportata dall'autovettura di proprietà dell'imputato).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere este