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Ordinanza — n. 33747/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33747/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sablaoui Anis inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for cocaine trafficking, arguing violations of law and motivational defects regarding his liability. The court rejected these claims because the appeal, filed after the Orlando reform, is limited to manifest errors in legal qualification, which were not present here.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals filed after August 3, 2017, based on erroneous legal qualification are admissible only for manifest errors, excluding mere disputes over evidence evaluation.

Parole chiave

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manifest error legal qualification Orlando reform criminal procedure inadmissible appeal cassation evidence evaluation dispute procedural costs criminal appeal imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Art. 73 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
PG contro Paolino Michele, Rv.281116
sezione 2, 31.3.2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABLAOUI ANIS nato il 05/03/1989 avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti1 . udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. SABLAOUI Anis ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa in relazione a ipotesi dì detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefa- cente del tipo cocaina ai sensi dell'art.73 commi 1 e 1 bis dPR 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. perì., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini dì opinabffità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie dove il ricorrente sì duole della corretta valutazione della prova di reità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il