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Ordinanza — n. 33573/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33573/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33573/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZZANELLI OMAR EL FAROUK nato il 20/03/1994 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. ROZZANELLI Omar El Farouk ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tri- bunale di Terni in relazione ad alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90 con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33573/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ROZZANELLI Omar El Farouk ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tri- bunale di Terni in relazione ad alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90 con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva.

Parole chiave

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onere della prova responsabilità scemata corresponsabilità della vittima violazione del segnale luminoso irresponsabilità difetto di prova del nesso causale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZZANELLI OMAR EL FAROUK nato il 20/03/1994 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. ROZZANELLI Omar El Farouk ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tri- bunale di Terni in relazione ad alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90 con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge con riferi- mento alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti con particolare riferi- mento alla valutazione dì attendibilità delle persone informate dei fatti che ave- vano dichiarato dì aver ricevuto lo stupefacente da parte del ROZZANELLI e in relazione al giudizio dì valenza tra circostanze dì segno opposto.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le ri- sultanze processuali in quanto ha dato adeguata e non contraddittoria evidenza dei motivi per cui ha riconosciuto l'attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie dei due testimoni che hanno ammesso di avere ricevuto lo stupefacente dall'im- putato coerentemente con le altre risultanze del processo. La pena è stata poi determinata sulla base di criteri medio minimi edittali e il giudizio di valenza tra circostanze, logicamente argomentato, si sottrae al sindacato del giudice di legit- timità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata ìn dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gi