Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Maxim Lidia and Addis Mauro inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued for insufficient evidence and challenged the sentencing, but the court found their grounds generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the decision was rejected because the appeals failed to meet the necessary standard of critical analysis required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and critical; generic grounds lacking analysis of the lower court's reasoning render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAXIM LIDIA nato il 26/01/1970 ADDIS MAURO nato a ROMA il 28/01/1974 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.MAXIM Lidia e ADDIS Mauro ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di concorso nell'attività di cessione di sostanza stupefacente, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90 e li aveva condannati alla pena di un anno dì reclusione ed euro 1.200 di multa ciascuno.
2. MAXIM Lidia assume violazione di legge, anche processuale, con riferimento all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, in presenza di prova indiziaria insufficiente. L'ADDIS si duole della misura del trattamento sanzíonatorio.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio nell'esercizio della discrezionalità esercitata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, pe- raltro fissato su criteri edittali improntati a valori medio minimi.
Il ricorso della MAXIM risulta del tutto eccentrico rispetto agli argomenti indicati dalle motivazioni dei giudici di merito che sono incentrati su una attività di osser- vazione e di monitoraggio dell'imputata nell'attività di cessione dello stupefacente ai soggetti che le si avvicinavano, mediante lo scambio denaro-droga, nonché ad una attività di consegna di stupefacente all'altro imputato, perché anch'esso po- tesse svolgere il suo ruolo di pusher. Nessun elemento indiziario è pertanto posto alla base del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata, ma il giudizio si è fondato su un solido apparato probatorio rappresentato dalla diretta percezione e dalla rappresentazione da parte dei verbalizzanti delle condotte illecite cui sta- vano assistendo e che hanno condotto all'arresto in flagranza dei prevenuti.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore