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Ordinanza — n. 33570/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33570/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE SALVATORE nato a CINQUEFRONDI il 15/06/1985 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.ALBANESE Salvatore ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Messina che ha rideterminato la pena nei suoi con- fronti in relazione al reato di cui all'art.73 comma 1 dPR 309/90, deducendo vio- lazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza speciale della collaborazione prestata ai fini della identificazione dei correi, pure implicita- mente riconosciuta nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, benchè va- lorizzata solo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33570/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese allegazioni di persecuzione contraddittorie considerazioni di protezione ambientale allegazione motivata competenza concorrente allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE SALVATORE nato a CINQUEFRONDI il 15/06/1985 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.ALBANESE Salvatore ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Messina che ha rideterminato la pena nei suoi con- fronti in relazione al reato di cui all'art.73 comma 1 dPR 309/90, deducendo vio- lazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza speciale della collaborazione prestata ai fini della identificazione dei correi, pure implicita- mente riconosciuta nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, benchè va- lorizzata solo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

As- sume il ricorrente che non doveva ritenersi estraneo al perimetro del giudizio con- sentito dalla devoluzione di un accordo sulla pena, l'esercizio da parte del giudice del potere di enucleare la corretta qualificazione giuridica del fatto posto a fonda- mento dell'accordo sulla pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ri- corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proces- suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edit- tali improntati al minimo. Errato è pertanto il divisamento secondo il quale il giu- dice, a fronte di accordo delle parti sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di un errore di diritto, rilevabile ictu oculi, abbia omesso di riconoscere all'imputato una più favorevole qualificazione giuridica dei fatti e delle circostanze dedotte.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26/6/2024 Il Consig