Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33569/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible due to lack of specific grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing agreement inadmissible because it failed to meet the specific grounds required by the new Orlando law. The appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding recidivism, but the court noted that appeals against sentencing agreements are strictly limited to legal qualification, penalty illegality, or consent defects. Consequently, the generic complaint was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if they do not concern legal qualification, penalty illegality, or defects in consent, and the appellant must bear costs if no fault is found in the inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing agreement appeal Orlando law restrictions recidivism motivation procedural inadmissibility procedural costs award reati violenti crimine di aggressione saccheggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 73 comma 4 dPR 309/90
art. 129 c.p
3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEF MORAD nato il 18/11/1987 avverso la sentenza del 19/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLIdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. CHEF Morad ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Vercelli gli ha applicato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su sua richiesta e con il consenso del PM, la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione al reato di cui agli art.73 comma 4 dPR 309/90, come riqualificato rispetto alla originaria contestazione.

2. Il ricorrente deduce difetto motivazionale non risultando la motivazione sor- retta da adeguato apparato argomentativo con riferimento al riconoscimento della recidiva.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la ille- galità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci