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Ordinanza — n. 33568/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds under the Orlando reform limiting review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were generic and did not fall within the limited scope of review permitted by the Orlando reform. The appellant challenged the sentencing decision based on alleged lack of motivation, arguing the court failed to adequately justify the conviction. The Court rejected this, noting that the judge properly ratified the plea agreement and explicitly excluded grounds for acquittal, a standard practice supported by established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are limited to legal qualification, legality of the penalty, and defects of consent; generic complaints regarding motivation are inadmissible.

Parole chiave

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Orlando reform sentencing appeal inadmissible grounds plea agreement ratification lack of motivation reati qualificati contro gli stupefacenti revoca della sospensione condizionale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 73 e 80 comma 2 dPR 309/90
Art. 129 c.p.p.
3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.
art. 129 c.p
3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRACOLA GIULIANO NUNZIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 25/06/1971 avverso la sentenza del 22/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

u e,%4kito 1. MIRACOLA irt1TJ Nunzio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Bologna gli ha applicato, su sua richiesta e con il con- senso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa giustizia in relazione a ipotesi di cui agli artt.73 e 80 comma 2 dPR 309/90.

2. Il ricorrente deduce difetto motivazionale a sostegno della pronuncia di con- danna non sorretto da adeguato apparato argomentativo.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la ille- galità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i