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Ordinanza — n. 33567/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late raising of requalification issue violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33567/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to requalify facts under Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Law, but the Court found this argument procedurally improper. Since the appellant did not request this requalification during the appellate stage, raising it for the first time before the Court of Cassation violated the principle of procedural economy and the rules on admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90: An appeal is inadmissible if the appellant raises a ground for requalification of facts for the first time before the Court of Cassation without having requested it in the appellate judgment, as this violates the principle of procedural economy.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal requalification facts procedural economy drug trafficking law first instance argument deposizione inattendibile deposito delle prove lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMIDI STEFANO nato a ROMA il 10/05/1965 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma pronunciata in data 19/12/2022, ha rideterminato la pena nei confronti di EMIDI Stefano in anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, nonché nuovi atteso il ricorrente non aveva richiesto la suddetta riqualificazione nei motivi di impugnazione in appello e pertanto si tratta di censura improponibile per la prima volta dinanzi al giudice dì legittimità, ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen..

4. Evidenziato che all'inammíssibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr *